Art. 3.
(Procedure e condizioni per la parità).

      1. La richiesta della parità deve essere sottoscritta da chi gestisce la scuola, se si tratta di persona fisica, dal legale rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal rappresentante designato dai soci, per le associazioni non riconosciute.
      2. La richiesta di cui al comma 1 è indirizzata al Ministro dell'istruzione e deve essere inoltrata tramite il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente per territorio che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette al Ministro allegando un parere sull'accoglimento, espresso anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale.
      3. L'istituzione che chiede la parità deve documentare la sussistenza delle condizioni concernenti:

          a) l'agibilità sanitaria e tecnica dei locali della sede prescelta per la istituenda attività di istruzione e di educazione;

          b) l'adeguatezza al tipo di attività didattica svolta dell'arredamento e del materiale didattico, scientifico e tecnico, nonché delle attrezzature di laboratorio;

          c) l'inserimento dell'istituenda istituzione nella programmazione scolastica

 

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del territorio, con particolare riguardo alle scelte didattiche effettuate dalle famiglie;

          d) l'idoneità a svolgere i programmi e gli insegnamenti previsti dall'ordinamento scolastico per il corrispondente tipo di scuola statale;

          e) il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi funzionanti;

          f) l'adozione di un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli della corrispondente scuola statale, l'esclusione del fine di lucro dell'istituzione e l'osservanza della pubblicità dei bilanci;

          g) il possesso, da parte del personale dirigente, docente e non docente, dei requisiti prescritti per il corrispondente personale statale.

      4. Le norme di attuazione del comma 3 sono adottate con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La vigilanza sanitaria nelle istituzioni scolastiche paritarie è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò preposti per le scuole statali.